Scadenza del 30 novembre 2018 per la seconda rata di acconto
Il decreto legge 50/2017 ha introdotto nel nostro ordinamento il regime fiscale delle locazioni brevi, cioè dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni (inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali), stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente oppure tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare (articolo 4). La medesima disposizione prevede che gli intermediari immobiliari, nonché coloro che gestiscono portali telematici, devono trasmettere i dati dei contratti conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono (comma 4). Le modalità con le quali i soggetti interessati devono assolvere gli adempimenti previsti a loro carico sono state stabilite con il provvedimento 12 luglio 2017. In particolare, è stato previsto che i dati dei contratti conclusi siano trasmessi dai soggetti obbligati attraverso i servizi dell’Agenzia delle entrate, in conformità alle specifiche tecniche approvate dalla stessa Agenzia. Queste ultime sono state pubblicate lo scorso 12 giugno. Pertanto, per consentire ai soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione di usufruire di un congruo termine per l’effettuazione dell’adempimento, e tenuto conto anche del “periodo feriale”, esclusivamente per i dati dei contratti conclusi nel 2017, il termine per la trasmissione è stato fissato al 20 agosto 2018 (provvedimento 20 giugno 2018).
[Fonte fiscooggi.it]
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Disponibile on line, sul sito dell’Agenzia delle entrate, insieme alle relative istruzioni e alle specifiche tecniche, la rivisitazione del RLI_modello, versione 2.0, Continua a leggere
Pronto il nuovo Rli, il modello per registrare i contratti di locazione e affitto di immobili e per comunicare eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni e subentri, Continua a leggere
L’applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta del 10% è prevista, per il quadriennio 2014-2017 (15% a regime dal 2018), per i contratti di locazione che, oltre a essere riferiti a unità immobiliari ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), siano stipulati a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (articolo 9, comma 1, Dl 47/2014). L’aliquota ridotta è applicabile anche ai contratti transitori (ossia di durata da un minimo di un mese a un massimo di diciotto mesi), a condizione che siano stipulati a canone concordato e riguardino abitazioni ubicate nei predetti comuni (circolare 8/E del 7 aprile 2017, paragrafo 1.1), nonché a quelli stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti il 28 maggio 2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 47/2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi (articolo 9, comma 2-bis, Dl 47/2014).
[Fonte: FiscoOggi]
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