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L’indennità prevista dal D.L.18/2020 Cura Italia per il mese di marzo 2020 è di importo pari a € 600, non soggetta ad imposizione fiscale. Le domande si potranno presentare da dopo il 01/04/2020, on line sul sito INPS o sul ns Portale CAF Lavoro e Fisco con il Software “Domande Covid-19” per la raccolta delle domande dei vari bonus INPS e la trasmissione con il ns Patronato di riferimento.
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Le categorie interessate:
- Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’Inps;
- Collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS. Non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria;
- Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria;
- Artigiani;
- Commercianti;
- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020;
- Lavoratori agricoli – operai agricoli a tempo determinato e altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente non siano titolari di pensione;
- Lavoratori dello spettacolo – lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti: almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo; che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro, non siamo titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020;
- Professionisti iscritti agli Ordini – il DM MinLav in applicazione dell’art.44 del DL 18/2020, ha stanziato 200 mil di €, la domanda è da presentare alla propria cassa – utilizzando la modulistica che le casse stesse dovranno predisporre. Rispetto all’indennità riconosciuta ai soggetti INPS, tuttavia, l’indennità non sarà riconosciuta a tutti, bensì solo nel rispetto di precisi limiti reddituali e a condizione che l’iscritto sia in regola con i versamenti dovuti per il 2019.
L’indennità non viene riconosciuta ai percettori di reddito di cittadinanza.