Modello Redditi Pf 2018: le novità del primo Fascicolo – 1

La prima riguarda la specifica indicazione da fornire nel frontespizio, con la nuova casella “fusione comuni” al rigo relativo al domicilio fiscale posseduto al 1° gennaio 2017, per alcuni particolari comuni.
Infatti, gli enti locali risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori dei comuni preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario della nuova amministrazione (articolo 21, comma 2-ter, Dl 50/2017).
Il rigo “domicilio fiscale al 1/1/2017” deve essere sempre compilato indicando il domicilio alla data del 1° gennaio 2017.

Il quadro RA
È stato aggiornato il quadro RA dei terreni in considerazione della novità contenuta nell’articolo 1, comma 44, legge 232/2016.
Per il calcolo dell’imponibile dei terreni, il reddito dominicale è rivalutato dell’80 per cento, mentre quello agrario del 70 per cento. I redditi dominicale e agrario sono, poi, ulteriormente rivalutati del 30 per cento.
Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella previdenza agricola. Questi devono barrare la casella di colonna 10.
Esempio:
- colonna 1 – reddito dominicale non rivalutato (100 euro)
- colonna 2 – codice 1 (proprietario del terreno)
- colonna 3 – reddito agrario non rivalutato (100 euro)
- colonne 4 e 5 – numero di giorni (365) e percentuale di possesso (100)
- colonna 10 – barrata (il proprietario è un coltivatore diretto che possiede e conduce il terreno).
Il reddito dominicale e agrario devono essere rivalutati:
- il dominicale rivalutato è pari a 100 x 1,8 = 180 euro
- l’agrario rivalutato è pari a 100 x 1,7 = 170 euro.
Il risultato della somma del reddito dominicale e agrario rivalutati è pari a 350 euro e viene riportato nella colonna 13 (reddito fondiario non imponibile).

L’ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata); di conseguenza, le colonne 11 e 12 non devono essere compilate.
[Fonte fiscooggi.it]