Presentazione Modello 730-2020

Le novità del modello 730/2020 e le modalità di invio delega al modello precompilato

 

Con il Provvedimento n. 8945 del 15.01.2020 sono state pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate i modelli e le relative istruzioni della dichiarazione 730 a valere sui Redditi 2019.

Le principali novità contenute nel modello 730/2020 sono di seguito richiamate

Estensione dell’utilizzo del 730 all’erede: per la dichiarazione dei redditi relative all’anno d’imposta 2019 delle persone decedute nell’anno 2019 o entro il 23 luglio 2020, gli eredi potranno utilizzare il modello 730 per la dichiarazione per conto del contribuente deceduto avente i requisiti per utilizzare tale modello semplificato. In caso di decesso avvenuto dopo il 23 luglio 2020 o nel caso in cui il contribuente deceduto abbia percepito nel corso del 2019 redditi non dichiarabili con il modello 730, sarà necessario presentare esclusivamente il modello Redditi PF. In caso di 730 il modello non potrà essere consegnato né al sostituto d’imposta del contribuente né a quello dell’erede, ma dovrà essere presentato tramite un CAF/Professionista abilitato o in alternativa è possibile trasmetterlo telematicamente.

Nuovo limite reddituale per i figli a carico: dall’anno d’imposta 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a 4.000 euro. Resta fermo il precedente limite di 2.840,51 euro per i figli di età superiore a 24 anni e per gli altri soggetti (coniuge o altri familiari) che hanno le condizioni per essere considerati a carico.

Impatriati: per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, i redditi da lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30%. Tale misura è ridotta al 10% se la residenza è trasferita in: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. I redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti dagli sportivi professionisti concorrono  alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% purché sia effettuato il versamento di un contributo dello 0,5% della base imponibile secondo le modalità individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In materia di detrazioni si segnalano invece le seguenti novità

Detrazione per comparto sicurezza e difesa: al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.

Detrazione per riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (“pace contributiva”): l’onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione, può essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.

Detrazione per infrastrutture di ricarica: per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica è previsto che l’onere sostenuto possa essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% dell’ammontare delle spese sostenute, di ammontare comunque non superiore a 3.000 euro, con una ripartizione in 10 rate annuali di pari importo.

Detrazione per spese di istruzione: per l’anno 2019 l’importo massimo annuo delle spese per cui si può fruire della detrazione è pari a 800 euro.

Detrazione acquisto alimenti a fini medici speciali: non è stata prorogata la relativa detrazione per l’anno 2019, pertanto la spesa non dovrà più essere indicata tra le spese detraibili di cui al rigo E1.

Spese per il mantenimento dei cani guida: è stata aumentata a decorrere dall’anno 2019 ad euro 1.000 (in precedenza € 516,47) la detrazione forfetaria spettante ai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

Novità sono state previste anche in materia di crediti d’imposta

Sport bonus: ai contribuenti, indicati nella tabella A allegata al decreto del 23 dicembre 2019, spetta un credito d’imposta in misura pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell’anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Il credito d’imposta spettante è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Credito d’imposta per bonifica ambientale: per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d’imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate. Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Infine, si segnala che, per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef, il contribuente può destinarlo allo

Stato indicando una specifica finalità tra cinque distinte opzioni.

L’assistenza fiscale per il modello 730/2020 e le novità del Decreto Liquidità

Tra le misure adottate nel Decreto Liquidità, D.L. 23/2020, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale ve ne sono alcune che modificano e semplificano le modalità per l’acquisizione della delega per l’accesso alla dichiarazione precompilata da parte dei Caf o dei professionisti incaricati.

Come noto, infatti, il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente a partire dal 15 aprile di ogni anno (per quest’anno il D.L. 9/2020 ha posticipato tale termine al 5 maggio 2020) in una apposita sezione del sito internet dell’agenzia delle entrate a cui si può accedere:

Conferendo apposita delega, tramite un Caf o un professionista abilitato. 

Per poter accedere alla dichiarazione precompilata, il soggetto delegato (caf/professionista abilitato/sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale) deve essere in possesso di una specifica delega sottoscritta da parte del contribuente, unitamente ad un suo valido documento d’identità.

L’articolo 25 D.L. 23/2020, pubblicato nella G.U. n. 94 dell’8 aprile 2020, al fine di superare le difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l’epidemia da Covid-19, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, prevede, con riferimento al periodo d’imposta 2019, un procedimento semplificato per l’acquisizione della delega di accesso alla dichiarazione precompilata.

In particolare, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati possono inviare in via telematica ai

Caf e ai professionisti abilitati la copia per immagine:

  • della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta;
  • della documentazione necessaria per la predisposizione della dichiarazione;
  • del documento di identità. 

La norma, come chiarito anche nella circolare 9/E/2020, intende agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione mediante il modello 730, facilitando le modalità di rilascio della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata e della relativa documentazione da parte dei soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

In particolare, quindi, viene consentito che i Caf e i professionisti abilitati gestiscano “a distanza” l’attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730, con modalità telematiche, acquisendo quindi la scansione o la foto della delega sottoscritta dal contribuente. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la disposizione evita ai contribuenti di doversi recare personalmente presso Caf e professionisti.

Inoltre, viene previsto che, in caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare al Caf, in via telematica, copia per immagine di un’apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta.

 Su questo punto la circolare 9/E/2020 ha ulteriormente chiarito, che, in caso di necessità determinata dall’indisponibilità di strumenti, quali stampanti o scanner, il contribuente può inviare una delega non sottoscritta, ma suffragata da una propria autorizzazione.

L’autorizzazione può essere resa, ad esempio, con strumenti informatici, quali un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, anche mediante il deposito nel cloud dell’intermediario. Tenuto conto, infatti, che la norma intende agevolare le attività dei contribuenti che devono assolvere agli obblighi dichiarativi, evitando che gli stessi debbano spostarsi dalle proprie abitazioni, l’autorizzazione all’accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020 può essere trasmessa, anche in forma libera, in via telematica, ad esempio, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea o mediante il deposito nel cloud del Caf, e deve contenere le informazioni essenziali quali:

  • il codice fiscale e dati anagrafici del contribuente e la denominazione del Caf;
  • il consenso all’accesso alla dichiarazione precompilata e al trattamento dei dati personali;
  • la sottoscrizione del contribuente. 

Al termine dell’emergenza il contribuente dovrà comunque regolarizzare la propria situazione consegnando:

  • l’originale firmato della delega sottoscritta;
  • la documentazione richiesta per la predisposizione della dichiarazione.

Mod. 730-2020